L’agenzia riepiloga i requisiti per qualificare come edditi diversi indennità di trasferta, rimborsi forfettari, premi e compensi ai collaboratori delle ASD
Con l’interpello 190 2022 l’Agenzia chiarisce quali sono i requisiti soggettivi necessari per la qualificazione come redditi diversi delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati ai collaboratori delle ASD nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ( Articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR).
In particolare, si afferma che le prestazioni dei collaboratori devono rispondere ai requisiti dettat i(in piu riprese) dalla normativa ma anche rientrare tra le mansioni previste come necessarie all’attività sportiva dalle rispettive federazioni.
Vediamo in dettaglio il caso e il riepilogo della disciplina fiscale sul tema.
La richiesta di chiarimenti veniva da una società sportiva dilettantistica affiliata al Centro Sportivo Italiano (CSI) e regolarmente iscritta al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI, che intendeva ricorrere all’aiuto di collaboratori , non necessariamente propri soci o tesserati per assistenza negli allenamenti, nelle competizioni e per prestazioni di carattere formativo -didattico ai propri atleti
Chiedeva in particolare conferma del fatto che i compensi e/o le indennità e/o i rimborsi forfettari per tali prestazioni possano rientrare fiscalmente tra i redditi diversi anche per i collaboratori non tesserati né muniti di qualifiche sportive .
La ragione addotta dalla associazione è che l’applicazione del particolare regime di esenzione/tassazione sia collegato alle caratteristiche della prestazione e non al possesso di titoli e/o qualifiche tecnico sportive specifiche, anche sulla base del fatto che ad oggi non esiste un albo nazionale o registro pubblico di soggetti “abilitati all’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica”.
La risposta dell’Agenzia: regime fiscale prestazioni sportive dilettantistiche
Il documento riepiloga la normativa in materia come segue:
L’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 1006 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stabilisce che rientrano tra i redditi diversi anche :
- le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi
- erogati «nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (…)
- da CONI , federazioni sportive associazioni , società e qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e
- che da essi sia riconosciuto.
La norma si applica anche alle “collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche».
Per la qualifica di redditi diversi si precisa che le prestazioni devono:
- essere effettuate senza vincolo di subordinazione tra società/associazione e collaboratore,
- essere prive del carattere di professionalità,
Il regime fiscale agevolato per tali somme è il seguente:
- sui redditi fino a 10.000 euro gli sportivi dilettanti non sono tenuti a pagare l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
- Sui redditi superiori a 10.000 euro e fino a 30.658,28 euro viene applicata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 23 per cento, maggiorata delle imposte addizionali regionali e comunali , sempre senza obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
- Sulle somme che eccedono, invece, i 30.658,28 euro è applicata una ritenuta d’acconto del 23 per cento (che corrisponde all’aliquota fissata per il primo scaglione IRPEF), a cui si aggiungono le imposte addizionali regionali e comunali.
I soggetti interessati dal regime agevolato redditi diversi
La risoluzione n. 34/E del 26 marzo 2001 ha precisato che il regime interessa i compensi corrisposti a soggetti che partecipano all’«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» ovvero atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali , compresi coloro che nell’ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell’associazione presenziano all’evento sportivo
L’ambito è stato poi ampliato dall’articolo 35, comma 5, dl. 207/2009 che ha ricompreso non solo le attività connesse allo svolgimento delle manifestazioni e delle gare ma anche la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica».
Sul tema delle condizioni che consentono l’applicazione della norma agevolativa con specifico iferimento ai soggetti che effettuano le prestazioni l’agenzia ricorda l’intervento dell’ispettorato del lavoro (circolare del 1° dicembre 2016, prot. 1/2016, che ha elunciato le seguenti condizioni
1 – che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
2 – che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche
L’Agenzia conclude quindi che le somme che la Società corrisponde ai propri collaboratori per lo svolgimento diretto delle discipline sportive, sia per prestazioni in ambito didattico (sportivo) che per l’assistenza in occasione di allenamenti e di competizioni, possono essere ricondotte al regime dei redditi diversi art 67 TUIR a condizione che le mansioni rientrino tra quelle indicate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dalla Federazione interessata.